STATUTO ASSOCIAZIONE “MAPPAMONDO”
L’Associazione “Mappamondo” ha sede in Sanremo (IM) in Via S. Francesco 11.
L’Associazione si ispira ai valori della tolleranza, del rispetto, della fraternità, della solidarietà e della difesa dei diritti civile e politici.
TITOLO I: DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA
Art. 1
L’Associazione “Mappamondo” è un’associazione di volontariato ai sensi della Legge 266/91. L’Associazione “Mappamondo” è apartitica e pluralistica ed opera nel campo della cultura, della socialità, della solidarietà, dei diritti, della formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa, per la diffusione delle culture del mondo, degli usi e costumi sociali, tradizionali, artistici, gastronomici dei popoli, per la valorizzazione delle identità etniche in un rapporto dialettico e costruttivo con il territorio e la popolazione italiana.
L’Associazione “Mappamondo” persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale con l’assenza di ogni finalità di lucro, svolgendo la propria attività gratuita a favore della collettività, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
Art.2
L’Associazione “Mappamondo” persegue il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell’associazionismo.
L’Associazione si propone di interagire con altri soggetti organizzati come le associazioni, gli enti, le istituzioni, sia a livello territoriale che regionale, nazionale ed internazionale.
Art.3
Sono campi prioritari di intervento dell’Associazione:
- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle risorse e dei linguaggi specifici delle comunità;
- la promozione degli usi e costumi, arte e esperienze culinarie delle popolazioni di tutto il mondo;
- l’assunzione del problema del riequilibrio del rapporto nord-sud come questione centrale, obbiettivo strategico delle politiche di sviluppo della comunità a livello territoriale, regionale, nazionale ed internazionale;
- l’integrazione, il confronto delle esperienze associative nella logica dell’interscambio, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;
- l’impegno per il diritto dei cittadini ad un’informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità; l’azione per rinnovare le istituzioni pubbliche in una prospettiva di decentramento che favorisca la partecipazione ed il controllo dei cittadini anche attraverso il coinvolgimento, soprattutto nella gestione dei servizi alla persona del privato sociale;
- l’affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, la lotta all’emarginazione, alla solitudine e al disagio.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra previste, salvo quelle strettamente connesse ad esse.
Art.4
Rappresentano specifici settori di attività dell’Associazione “Mappamondo”
- la mediazione culturale finalizzata all’integrazione sociale delle persone straniere nella comunità;
- la sensibilizzazione dei cittadini italiani ai temi dell’intercultura e dell’accoglienza;
- le attività educative e formative;
- le attività ludiche e culinarie;
- l’elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell’ambito della conflittualità e del disagio sociale, sia a livello territoriale che regionale, nazionale ed internazionale;
- gli scambi internazionali come possibilità di confronto tra culture ed esperienze diverse;
- gli interventi di cooperazione internazionale;
- gli interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza tra etnie diverse.
- il turismo responsabile, come esperienza di conoscenza e di incontro;
- tutte le forme espressive. in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l’espressione corporea, la scrittura, la lettura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia, nonché quel complesso patrimonio orale, che costituisce uno dei pilastri della cultura in ogni popolo;
- la comunicazione, l’informazione, l’emittenza radiotelevisiva e le attività radioamatoriali;
- lo sviluppo delle nuove tecnologie;
Art.5
Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all’Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.
Art. 6
L’Associazione si avvale, prevalentemente, dell’attività volontaria libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità, previa approvazione del Consiglio Direttivo, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, collaborazioni e/o consulenze, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta, ai sensi dell’art.3 comma 4 della Legge n.266/1991.
TITOLO II: I SOCI
Art. 7
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 11. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 8
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 9
I Soci hanno diritto a:
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione
- discutere ed approvare i rendiconti
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti nel rispetto del principio della democraticità
- essere informati e ad esercitare il controllo sugli atti degli organi associativi.
Art. 10
I Soci sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi.
Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.
I Soci sono tenuti al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 11
La qualifica di Socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o la radiazione, per i seguenti motivi:
- tenuta di comportamenti ritenuti contrastanti con le finalità associative;
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 13
Contro ogni provvedimento di diniego di iscrizione, esclusione, sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide la prima Assemblea utile dei Soci.
TITOLO III: L’ASSEMBLEA
Art. 14
Partecipano all’Assemblea generale dei Soci tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni Socio.
Art. 15
L’Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 17 e 33, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei sindaci revisori o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 16
L’Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di cui agli artt. 17 e 33.
Hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota sociale.
È ammesso il voto per delega; ogni Socio non può rappresentare più di altri tre Soci.
Non possono essere delegati membri del Consiglio Direttivo.
Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione valgono le norme di cui all’art. 33.
Art. 18
L’Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni devono avvenire per alzata di mano.
Le deliberazioni Assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.
Art. 19
L’Assemblea generale dei Soci:
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il bilancio, i regolamenti associativi e le modifiche statutarie;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei sindaci revisori, Collegio dei probiviri) a scrutinio palese: in caso di parità di voti sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione all’Associazione;
- discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- può nominare una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- delibera in merito ai ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione, esclusione, sospensione, espulsione o radiazione dei Soci;
- delibera lo scioglimento dell’Associazione.
TITOLO IV: GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 20
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni; è composto da un minimo di tre membri; tutti i consiglieri sono rieleggibili.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non Soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente: presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente;
- l’Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario e un Consigliere: ha potere decisionale in merito ad atti di ordinaria amministrazione, e anche in atti di straordinaria amministrazione in casi urgenti con successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
- il Tesoriere: cura la tenuta dei registri e della contabilità, è responsabile della conservazione della documentazione contabile con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e delle somme singolarmente versate, effettua la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità ai contratti ed alle delibere del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione, sempre nel rispetto del principio di democraticità delle sue decisioni.
Art. 23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- deliberare circa l’ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali, nonché le convenzioni tra l’Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti. e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni vengono espresse in forma palese. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Art. 25
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.
Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.
Art. 26
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea
Ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
Art. 27
I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Art. 28
Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra di loro.
Tutte le cariche associative sono gratuite.
TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Art. 29
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile e, al momento della costituzione, è costituito dalle quote associative versate dai Soci promotori.
In seguito sarà e potrà essere costituito da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e/o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell’Unione Europea e di organi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali, iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e/o sottoscrizioni anche a premi;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- contributi, erogazioni, legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
L’Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione inerente i contributi e le donazioni con indicati i soggetti eroganti.
Proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, agli associati, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 30
L’esercizio sociale si intende dal l Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un bilancio all’Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il bilancio deve evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio; inoltre in esso dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e i proventi da attività commerciali o produttive marginali.
Art. 31
La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
Art. 32
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva.
L’utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell’Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi dell’Associazione.
TITOLO VI: SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 33
Lo scioglimento dell’Associazione deve sempre essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
L’Assemblea, con la medesima maggioranza, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore o in mancanza secondo le disposizioni del codice civile , in conformità con quanto previsto all’art. 5, comma 4 della Legge n.266/1991, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i Soci.
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34
Per quanto non previsto dallo statuto, si fa integrale rinvio alle norme del codice civile e alla Legge n. 266/1991.